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Compagnie maritime SNCM - Véhicules



    Conditions Générales de Transport - VEICOLI

 

 

II presente contratto è retto dalla legge modificata del 18 guigno 1966 e dai sui decreti di applicazione, o dalla Convenzione Internazionale di BRUXELLES del 25 agosto 1924, ma soltanto nei casi e nei limiti in cui questi testi sono obbligatori per le partì. Il trasporto dei veicoli è effettuato senza garanzia di tempi. Le date di scalo dell'imbarcazione figuranti nelle circolari orarie o negli avvisi della Compagnia sono date a titolo indicativo. La Compagnia si riserva il diritto di caricare i veicoli nell'imbarcazione apposita o in una delle due successive, nonché in coperta, senza darne previo avviso ai passeggeri. Non sono dovuti rimborsi danni in caso di ritardo nella consegna dei veicoli, oppure in coso di immobilizzazione per avarie.


  DISPOSIZIONI COMUNI

a) Qualsiasi limitazione, esonero e stipulazione del presente contratto inerente la responsabilità del trasportatore, si applica anche, se è il caso, alla responsabilità dei suoi agenti, delle sue imbarcazioni, dei suoi impiegati e di altri rappresentanti, nonché atta responsabilità, nel caso in cui fosse messa in causa, dei proprietari, agenti, impiegati e altri rappresentanti di qualsiasi imbarcazione sostituita. b) L'illegalità o la nullità di una clausola, di un paragrafo o di una stipulazione qualsiasi di questo contratto, non si ripercuoterà e non annullerà un altro paragrafo o la stessa stipulazione di detto contratto. c) II Tribunale competente per conoscere le difficoltà alle quali l'esecuzione del presente contratto potrebbe dare luogo è, anche in caso di ricorso alla garanzia o di pluralità di difensori o di connessione, il Tribunale di Commercio di Marsiglia. Il passeggero dichiara di accettare questa giurisdizione e si vieta di perseguire la Compagnia davanti a qualsiasi altro Tribunale.


  IMPORTANTE

Se questo titolo di trasporto è utilizzato in favore di un trasportatore diverso dalla S.N.C.M., le condizioni generali dei passeggeri sono quelle del trasportatore interessato, che il passeggero dice di conoscere e di accettare; la S.N.C.M. agisce, in questo caso, soltanto come mandatario del trasportatore reale.

 

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