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Compagnie maritime SNCM - Passagers



    Condizioni generali di trasporto- PASSEGGERI

 

  ART. 1

II presente contratto è retto dalla legge modificata del 18 giugno 1966 e dai suoi decreti di applicazione, ma soltanto nei casi e nei limiti in cui questi testi legali sono obbligatoti per le parti, nonché dalle condizioni e stipulazioni menzionate qui di seguito.


  ART. 2

Questo biglietto è personale e non può essere ceduto. Qualunque sia la data del rilascio del presente biglietto, è espressamente convenuto che il prezzo del passaggio sarà sempre calcolato secondo i prezzi in vigore il giorno dell'utilizzo. Di conseguenza, il portatore del presente biglietto si impegna formalmente a pagare, in caso di aumento dei prezzi, il totale dell'aumento prima dell'imbarco in qualsiasi caso il titolo di viaggio non è più rescindibile. Questo biglietto è valido soltanto per la partenza indicata. Se non è riportata nessuna data di partenza, potrà essere utilizzato soltanto entro l'anno successivo alla data di emissione ed in funzione dei posti disponibili. Trascorsa questa scadenza, diventerà nullo, e ciò anche per ottenerne il rimborso.


  ART. 3

I passeggeri si impegnano a rispettare in ogni caso il regolamento stabilito dalla Compagnia a bordo delle imbarcazioni. Hanno accesso soltanto ai locali della classe indicata nei rispettivi biglietti, tranne autorizzazione del Commissario. Qualunque contravventore dovrà pagare il supplemento del passaggio, pari al prezzo della classe più elevata, restando impregiudicata un'eventuale azione giudiziaria.


  ART. 4

La Compagnia ha il diritto di sostituire una delle sue navi, rispetto a quella annunciata per la partenza. Sarà applicato il prezzo della nave messa in servizio; se sarà superiore o inferiore al prezzo precedentemente annunciato, il passeggero dovrà pagare il supplemento o ottenere il rimborso della differenza di prezzo.


  ART. 5

Ogni passeggero adulto, per i suoi bagagli, ha una franchigia di 60 kg in classe cabina (40 kg par bambino) e di 30 kg in classe economica (20 kg per bambino) sulle linee dell'Algeria, 60 kg par adulto, 40 kg per bambino in classa unica sulle linee dell'Algeria e della Tunisia, 30 kg in qualsiasi classe sulle altre linee. L'eccedente è tassato secondo le tariffe della Compagnia. I bagagli devono essere registrati prima dell'imbarco dalle agenzie della Compagnia. I bagagli non reclamati all'arrivo dell'imbarcazione soggiorneranno al porto, a spese e rischi dei rispettivi proprietari. I passeggeri si impegnano a riportare su ogni bagaglio il loro nome e la loro destinazione, in caratteri molto leggibili e durevoli.


  ART. 6

I passeggeri si impegnano a non caricare come bagagli oggetti diversi da quelli inizialmente personali del passeggero stesso, in particolar modo mercanzie. Qualsiasi contravventore dovrà pagare il doppio nolo e né il Capitano, né l'impresa sono responsabili in caso di perdite o danni.


  ART. 7

Qualsiasi passeggero che avrà imbarcato o posto nei suoi bagagli materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso, quale fiammiferi, polvere da sparo, cartucce, film, petardi, ecc... oppure oggetti la cui importazione è proibita, o non conforme alle leggi e regolamenti doganali o di polizia, sarà responsabile nei confronti della Compagnia, o di qualsiasi altro trasportatore, dei danni e delle spese che possono risultare dal loro imbarco, restando impregiudicate eventuali penali promulgate dalle leggi francesi e straniere.


  ART. 8

La Compagnia declina ogni responsabilità per i bagagli o gli oggetti non registrati dai passeggeri, nonché per denaro, contanti, titoli, gioielli o altri oggetti preziosi, se non sono stati dichiarati e tassati sul loro valore al momento della loro consegna dietro ricevuta al Commissario di bordo. Qualsiasi dichiarazione di valore sarà accettata dal trasportatore soltanto se preceduto da un inventario del contenuto e dietro il pagamento di una tassa dell'1% calcolata sul valore dichiarato.


  ART. 9

Nel caso in cui la Compagnia è incaricata del trasporto di colli e bagagli per un periodo anteriore all'imbarco o posteriore allo sbarco, è espressamente convenuto che agisce come mandatario per conto dei proprietari dei bagagli e che la suo responsabilità non si sostituisce a quella dei trasportatori impiegati. In ogni caso, per la Compagnia l'onere dei bagagli comincia all'imbarco e termina allo sbarco.


  ART. 10

La Compagnia non si impegna a procedere alla consegna dei bagagli registrati al di fuori degli orari normali di lavoro e degli orari lavorativi della dogana. Non sarà ammesso nessun reclamo per un ritardo nella messa a disposizione. La Compagnia si riserva il diritto di caricare i bagagli sull'imbarcazione prevista o su una delle due successive, senza darne previo avviso ai passeggeri.


  ART. 11

II Capitano e la Compagnia non rispondono di dirottamenti, di modifiche né di interruzioni di servizio o di ritardi nelle partenze e negli arrivi dell'imbarcazione, né della mancata coincidenza di arrivi e partenze delle imbarcazioni e dei treni, né dei casi di quarantena; le spese sanitarie, di cibo e altro - in questa ipotesi - sono a carico dei passeggeri. Il Capitano e la Compagnia non rispondono, in particolar modo, del ritardo nell'esecuzione del contratto di trasporto, né della mancata esecuzione, né di tutte le conseguenze che possono risultare da avarie, da disoccupazione, da guerra civile o straniera, da scioperi totali o parziali, da coalizioni di datori di lavoro, di operai, di ufficiali, di marinai, di impiegati qualsiasi, che siano o meno al servizio della Compagnia, nonché del disarmo o del fermo parziale o totale delle imbarcazioni della Compagnia dovuti a serrate generali o parziali, chiunque siano i promotori: declina, qui di seguito, qualsiasi responsabilità per le conseguenze di queste irregolarità o interruzioni o soppressioni del servizio e le spese e i rischi di soggiorno saranno a carico dei passeggeri.


  ART. 12

Il Capitano può rimorchiare e dare soccorso alle imbarcazioni in tutte le situazioni, dirottare, fare qualsiasi salvataggio e qualsiasi trasbordo e i passeggeri rinunciano a qualsiasi reclamo per tali motivi.


  ART. 13

Per i danni corporali subiti dai passeggeri, a bordo, oppure durante le operazioni di imbarco o di sbarco, nonché per le perdite o avarie inerenti i bagagli dei passeggeri, la responsabilità della Compagnia potrà essere messa in causa dai passeggeri stessi o dai loro aventi diritto soltanto alle condizioni e ai limiti fissati dalla legge francese modificata del 18 giugno 1966 e dai suoi decreti d'applicazione inerenti la responsabilità del trasportatore marittimo.


  ART. 14

Gli animali vivi, la cui presenza è vietata nei locali per passeggeri, sono accetti senza alcuna garanzia di perdita, malattia o morte e la Compagnia non si assume nessuna responsabilità per i danni, di qualunque natura essi siano, che possono verificarsi durante il trasporto marittimo.


  ART. 15

Per i danni verificatisi alla persona, il passeggero dovrà inoltrare delle riserve alla Compagnia per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 15 giorni dopo la data di sbarco. Se non si conforma a questa prescrizione, si presumerà, senza prova del contrario, che il passeggero è sbarcato sano e salvo.

 

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